Con la legge 508/99 è stato completamente riformato
il sistema formativo delle istituzioni artistiche e musicali
italiane, prevedendo un sistema di formazione ispirato a
criteri comuni e riconosciuti in ambito internazionale.
Queste istituzioni godono di autonomia statutaria e regolamentare
con la quale le istituzioni determinano in autonomia l'ordinamento
dei corsi (sulla base del DPR 212/2005 contenente il regolamento
degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM), lo
svolgimento dell'attività didattica e di ricerca,
i criteri di valutazione, l'erogazione del diritto allo
studio e la rappresentanza degli studenti negli organi di
governo. L'offerta formativa, definita ha una struttura
simile a quella ora attivata presso le università,
alla quale si accede con il diploma di scuola secondaria
di secondo grado.
Legge 21 dicembre 1999, n.508 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale
di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali
pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni
di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce
il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza
e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti
superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente
articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni
di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo
e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo
I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei
principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di produzione. Sono dotate di personalità giuridica
e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente
articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile
dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto
dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso
del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché
corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette
istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo
e secondo livello, nonché di perfezionamento, di
specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico
e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni
si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze
tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente
legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali
ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni
di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione,
rispettivamente per il personale docente e non docente.
Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si
rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali
previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato
articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle
dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non
superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi
di insegnamento non sono comunque conferibili al personale
in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente,
in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla
data di entrata in vigore della presente legge con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso
di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le
funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo
quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali
sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e
artistica delle istituzioni e dei docenti;
i requisiti di idoneità delle sedi;
le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità
di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie
e con altri soggetti pubblici e privati;
le procedure di reclutamento del personale;
i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia
e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione,
il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel
settore;
i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei
corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
la valutazione dell'attività delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
valorizzazione delle specificità culturali e tecniche
dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni
del settore, nonché definizione di standard qualitativi
riconosciuti in ambito internazionale;
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attività formative
programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione
degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso
ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo
modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi
su base territoriale;
previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della
facoltà di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati
in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti
alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione
delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale
statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali
pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute,
nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei
esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle
musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture
necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito
della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare
nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza
di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente,
per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero
per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data
di entrata in vigore della presente legge;
definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati
al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività
didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento
parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente
intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144;
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche
per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione
musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento
negli studi di livello superiore;
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie
per lo svolgimento di attività formative finalizzate
al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei
e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui
all'articolo 1;
facoltà di costituire, sulla base della contiguità
territoriale, nonché della complementarietà
e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'articolo 1 nonché strutture delle università.
Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento
da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti
prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni
statali, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono
trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in
caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse;
in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate
o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento
è revocato con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni
vigenti incompatibili con esse e con la presente legge,
la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),
il quale esprime pareri e formula proposte:
sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo
2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma
5 dello stesso articolo;
sui regolamenti didattici degli istituti;
sul reclutamento del personale docente;
sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori
artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
la composizione del CNAM, prevedendo che:
almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza
del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché
degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale
(CUN);
le modalità di nomina e di elezione dei componenti
del CNAM;
il funzionamento del CNAM;
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al
CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente
modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli
ISIA;
quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli
Istituti musicali pareggiati;
quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui
al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presso il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate,
presentate almeno un mese prima della data stabilita per
le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui
al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo
1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in
vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle
scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove
rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole,
sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento,
purché il titolare sia in possesso del diploma di
scuola media superiore e del diploma di conservatorio e
di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo
1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché
in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado,
sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima
di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici,
secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti
di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Art. 5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la
normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo
1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo
1 disciplinano le modalità per il passaggio degli
studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando
la possibilità per gli stessi di completare i corsi
iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità
della presente legge è realizzato nel rispetto degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire
gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale
di base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche)
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
per la loro assegnazione al predetto stato di previsione
e a quello del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze
di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione
artistica che permangono nella competenza del Ministero
della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate
o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
comprensivo dei costi per la realizzazione dei corsi di
cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d), nonché
all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999