DM 483/2008 - Definizione nuovi ordinamenti didattici (I
livello)
Definizione dei nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori
di musica (I livello)
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 prot. n. GAB/483/2008
Definizione dei nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori
di musica
Ministero dell'Univeristà e della Ricerca
IL MINISTRO
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma
delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale
di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente
il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche
e musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a
norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n.
508;
VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto
regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle
Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti
alle scuole individuate, in prima applicazione, nella
tabella A allegata allo stesso regolamento;
VISTO, altresì, il comma 3 del suddetto articolo il quale
stabilisce che, in prima applicazione, i corsi di primo
livello sono istituiti nelle suddette scuole mediante
trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale
ed in conformità ai criteri definiti ai sensi dell'art.
9 del succitato regolamento;
CONSIDERATO, quindi, che i criteri relativi agli obiettivi
e alle attività formative qualificanti dei corsi devono
essere determinati con decreto del Ministro, sentito il
CNAM;
VISTA la nota prot. n. 1793/segr/afam del 1.8.2007 con
la quale è stata sottoposta all'esame e al parere del
CNAM la proposta relativa agli ordinamenti didattici dei
Conservatori di Musica;
VISTO il parere del CNAM espresso nella riunione del 20-21
dicembre 2007;
RITENUTO di dover recepire il predetto parere, salvo che
per alcune limitate proposte di modifiche concernenti
l'inserimento in alcuni settori di competenze disciplinari
aggiuntive, già presenti e caratterizzanti altri settori,
con inevitabili ripercussioni anche sulla distribuzione
dei crediti formativi e sugli obiettivi formativi finali
dei corsi;
RITENUTO, altresì, di non poter recepire le indicazioni
del CNAM relative all'inquadramento del personale docente,
in quanto materia di stato giuridico, rimessa alla disciplina
contrattuale di comparto;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione
dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto anche delle
esperienze sperimentali già consolidate;
DECRETA
Art. 1 – I corsi di primo livello dei Conservatori
di Musica sono definiti nell'allegata tabella A. Le aree
disciplinari, i settori artistico-disciplinari nonché
le corrispondenze fra le attuali classi di concorso e
i nuovi codici sono individuati nella allegata tabella
B. Le tabelle A e B costituiscono parte integrante del
presente decreto.
Art. 2 – I Conservatori di Musica provvederanno
a disciplinare i propri ordinamenti didattici con appositi
regolamenti redatti nel rispetto di quanto previsto nel
presente decreto e in conformità a quanto disposto dall'articolo
10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212.
Roma, 22 gennaio 2008
Prot. n. GAB/483/2008
IL MINISTRO
Con la legge 508/99 è stato completamente riformato il sistema
formativo delle istituzioni artistiche e musicali italiane,
prevedendo un sistema di formazione ispirato a criteri comuni
e riconosciuti in ambito internazionale. Queste istituzioni
godono di autonomia statutaria e regolamentare con la quale
le istituzioni determinano in autonomia l'ordinamento dei
corsi (sulla base del DPR 212/2005 contenente il regolamento
degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM), lo
svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, i criteri
di valutazione, l'erogazione del diritto allo studio e la
rappresentanza degli studenti negli organi di governo. L'offerta
formativa, definita ha una struttura simile a quella ora
attivata presso le università, alla quale si accede con
il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Legge 21 dicembre 1999, n.508 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2)
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche,
dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori
di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Art. 2.
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale
di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni
di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce
il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale. Le
predette istituzioni sono disciplinate dalla presente
legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme
che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni
di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo
e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo
I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei
principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e
godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente
articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque
nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono
e attivano corsi di formazione ai quali si accede con
il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione.
Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici
di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento,
di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo
artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette
istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono
dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati
ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari
al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi
per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni
di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito
comparto articolato in due distinte aree di contrattazione,
rispettivamente per il personale docente e non docente.
Limitatamente alla copertura dei posti in organico che
si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie
nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come modificato dall'articolo 3, comma1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione
a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche
derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte
nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti
incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili
al personale in servizio di ruolo. Il personale docente
e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo
1 alla data di entrata in vigore della presente legge
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato
presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo
le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo
del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento
è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
i requisiti di idoneità delle sedi;
le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità
di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie
e con altri soggetti pubblici e privati;
le procedure di reclutamento del personale;
i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia
e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione,
il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel
settore;
i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei
corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui
all'articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
valorizzazione delle specificità culturali e tecniche
dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni
del settore, nonché definizione di standard qualitativi
riconosciuti in ambito internazionale;
rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture
e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative
programmazione dell'offerta formativa sulla base della
valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione
del diverso ruolo della formazione del settore rispetto
alla formazione tecnica superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria,
prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre
sistemi su base territoriale;
previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1,
della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati
in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti
alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione
delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale
statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali
pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino
di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese
quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture
necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto,
in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni
statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone
i requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati
al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività
didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento
parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente
intenda proseguirli nel sistema universitario o della
formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche
per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione
musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento
negli studi di livello superiore;
facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie
per lo svolgimento di attività formative finalizzate al
rilascio di titoli universitari da parte degli atenei
e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di
cui all'articolo 1;
facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale,
nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta
formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire
le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture
delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano
le disposizioni del presente articolo;
verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento
da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti
prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni
statali, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate
in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di
gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso
di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate
o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento
è revocato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni
vigenti incompatibili con esse e con la presente legge,
la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Art. 3.
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale)
1. È costituito, presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),
il quale esprime pareri e formula proposte:
sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo
2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello
stesso articolo;
sui regolamenti didattici degli istituti;
sul reclutamento del personale docente;
sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori
artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
la composizione del CNAM, prevedendo che:
almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza
del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché
degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale
(CUN);
le modalità di nomina e di elezione dei componenti del
CNAM;
il funzionamento del CNAM;
l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno
al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente
modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge
e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli
ISIA;
quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli
Istituti musicali pareggiati;
quattro membri designati in parti eguali dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e dal CUN;
quattro studenti delle istituzioni di cui all'articolo
1;
un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate,
presentate almeno un mese prima della data stabilita per
le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.
Art. 4.
(Validità dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui
all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge mantengono la loro validità ai fini
dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata
in vigore della presente legge, danno titolo di accesso
alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi,
ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole,
sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento,
purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola
media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo
1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
purché in possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi
della durata minima di un anno, al fine del conseguimento
dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti
con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
h).
Art. 5.
(Edilizia)
1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica
la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
Art. 6.
(Diritto allo studio)
1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo
1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Norma transitoria e finale)
1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo
1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti
ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità
per gli stessi di completare i corsi iniziati.
Art. 8.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano, il perseguimento delle finalità
della presente legge è realizzato nel rispetto degli statuti
di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli
attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di
base 11.1.1.2 (Istruzione artistica - Strutture scolastiche)
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato
di previsione e a quello del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione
alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli
istituti di istruzione artistica che permangono nella
competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle
istituzioni riordinate o costituite a norma della presente
legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, comprensivo dei costi per la realizzazione dei
corsi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, lettera d),
nonché all'articolo 4, comma 3, valutato in lire 11 miliardi
a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1999